IL TRIBUNALE 
 
    In funzione di giudice del lavoro, a scioglimento della  riserva,
letti gli atti della causa civile iscritta al n. 621/2011  R.G.A.C.C.
promossa con  ricorso  depositato  il  13  aprile  2011  da  Angelone
Giuliana, rappresentata e difesa  dall'Avv.  Valentina  Bravi  contro
Regione Abruzzo, in persona del Presidente  della  Giunta  Regionale,
rappresentato e difeso dagli Avv. Carlo Massacesi e Alessia Frattale. 
 
                          Premesse di fatto 
 
    Con ricorso depositato  il  20  luglio  2011  Angelone  Giuliana,
premesso di  essere  stata  immessa,  a  seguito  di  superamento  di
concorso pubblico, nel ruolo del personale della Regione Abruzzo  con
decorrenza giuridica dal 3 marzo 1981 e di appartenere alla categoria
B, posizione economica B3, richiede il riconoscimento del  diritto  a
percepire  la  retribuzione  individuale  di   anzianita'   (R.I.A.),
corrispostale in ragione di € 44,74 mensili,  riel  maggior  importo,
pari a € 637,50  mensili,  percepito,  a  parita'  di  anzianita'  di
servizio,  da  altro  impiegato  appartenente  a  tale  qualifica   e
proveniente dall'ANAS,  come  tale  ammesso  al  beneficio,  previsto
nell'art. 1, della legge regionale  13  ottobre  1998,  n.  118,  del
mantenimento del  trattamento  economico  individuale  di  anzianita'
maturato presso l'amministrazione di  provenienza.  La  norma  citata
stabilisce infatti che "Al personale regionale, inquadrato in ruolo a
seguito  di  pubblico  concorso  o  a  seguito   di   mobilita',   e'
riconosciuto il trattamento  dell'anzianita'  eventualmente  maturato
nel ruolo dell'ente di provenienza, sia esso Stato, ente  pubblico  o
ente locale o altra Regione. 
    2. Il trattamento di cui al precedente comma  viene  riconosciuto
anche nei confronti del personale inquadrato  successivamente  al  31
dicembre 1982, con  decorrenza  dalla  data  di  inquadramento  dello
stesso". 
    La ricorrente invoca, a sostegno della domanda di  riliquidazione
della R.I.A., l'applicazione dell'art. 43, della legge regionale n. 6
del 2005, che ha aggiunto all'art. l, legge regionale n. 118 cit.  il
comma 2-bis, del seguente tenore: "Ai dipendenti regionali inquadrati
in ruolo a  seguito  di  superamento  di  corso-concorso  pubblico  o
concorso pubblico e' riconosciuta, ai  fini  perequativi,  la  stessa
retribuzione  individuale  di  anzianita'  percepita  dai  dipendenti
vincitori delle procedure concorsuali  suddette  ai  quali  e'  stato
applicato il  comma  1,  quantificata  tenendo  conto  dell'ammontare
maggiore percepito a parita' di anzianita'  di  servizio  al  momento
dell'inquadramento nella qualifica regionale ricoperta". 
    La  Regione  Abruzzo  contesta  la  fondatezza   della   domanda,
ricordando come la retribuzione individuale di anzianita', introdotta
negli anni  80  quale  voce  retributiva  per  la  generalita'  degli
impiegati dello Stato, sia  stata  progressivamente  incrementata  di
determinati importi lordi annui fin a quando,  nel  1986,  tale  voce
retributiva e' stata mantenuta in cifra fissa da parte dei dipendenti
che l'avevano maturata; precisa  che  il  d.P.R.  n.  44/90,  che  ha
recepito l'accordo per il personale dei  Ministeri  per  il  triennio
1988/1990, ha dettato all'art. 9  la  disciplina  di  tale  istituto,
prevedendone la corresponsione, con decorrenza dal 1°  gennaio  1989,
limitatamente al personale che avesse prestato servizio  nel  periodo
1° gennaio 1987 - 31 dicembre 1988 (proporzionalmente per gli assunti
in un data  intermedia),  con  riassorbi  mento  delle  anticipazioni
eventualmente corrisposte a tale titolo  a  partire  dal  1°  gennaio
1989, riconoscendo, altresi', maggiorazioni  (di  minore  o  maggiore
entita' a seconda dell'anzianita' di servizio assunta a parametro  di
esperienza professionale) e  relativi  riassorbimenti,  nell'arco  di
vigenza contrattuale. La Regione specifica che l'art.  51,  comma  3,
della legge n. 388  del  2000  ha  stabilito  che  le  anzianita'  di
servizio maturate successivamente al 31 dicembre 1990  non  potessero
comportare un aumento della R.I.A. e segnala che nel comparto regioni
- autonomie locali la R.I.A. ha  rilevato  le  classi  e  gli  scatti
maturati fino alla stipula del CCNL 1994/1997, ossia maturati fino al
26 novembre 1996, data da cui la detta voce  e'  congelata.  Nel  far
presente che gli aumenti periodici di anzianita' vanno  a  costituire
nello stipendio dei lavoratori quella retribuzione  individuale,  che
risente esattamente anche di  vicende  particolari  del  rapporto  di
lavoro relative sia alle posizioni di lavoro ricoperte nel tempo (gli
inquadramenti), sia di aspetti inerenti alla prestazione  resa,  come
l'esistenza di periodi di aspettativa non retribuita durante i  quali
gli scatti non  maturano,  la  Regione  considera  ingiustificata  la
pretesa di livellamento  delle  entita'  delle  diverse  retribuzioni
d'anzianita' dei dipendenti, con  un'operazione  di  parificazione  a
quella di importo maggiore che, in  un  dato  momento,  in  relazione
all'incarico di riferimento, risultava  essere  corrisposta;  esclude
l'utilizzabilita' - quale termine di paragone per l'adeguamento della
R.I.A. percepita dalla ricorrente, che era commisurata agli  anni  di
competenza ed agli importi stabiliti dalle disposizioni in materia  -
del  trattamento  riservato  al  personale  trasferito  alla  Regione
dall'ANAS,  il  cui  inquadramento   retributivo   era   disciplinato
espressamente e solo dal titolo II del CCNL 5/10/2001. 
    Quanto alla previsione di cui all'art. 1, comma 2-bis,  legge  n.
118/98, invocata  dalla  ricorrente  a  sostegno  della  domanda,  la
Regione ne rileva  la  difformita'  rispetto  sia  all'art.  36,  sia
all'art. 3  Cost.;  indicata  la  ratio  dell'art.  4,3  della  legge
regionale n. 6 del 2005 (con cui e' stato introdotto il citato  comma
2-bis, nell'art. 1, legge n. 118/98) nella finalita' di eliminare  le
sperequazioni  (secondo  la   Regione,   giustificabili   differenze)
retributive fra dipendenti con pari anzianita' di  servizio,  ritiene
che la norma importi violazione dei principi di giustizia retributiva
individuale e uguaglianza sostanziale; la Regione deduce, in  base  a
tali premesse, violazione anche dei principi di ragionevolezza  e  di
imparzialita' ai sensi dell'art. 97 Cost. La resistente  ricorda  che
la   retribuzione   individuale   di   anzianita',   quale   elemento
costitutivo, ove acquisita, del  trattamento  economico  fondamentale
previsto dai contratti collettivi di comparto, consiste in  una  voce
retributiva  squisitamente   individuale,   donde   il   suo   nomen,
riconosciuta a coloro che  siano  stati  assunti  prima  del  1990  e
comprende il salario di anzianita' maturato dal singolo dipendente in
relazione al proprio specifico percorso  lavorativo,  fino  a  quella
data. Nel segnalare che la  R.I.A.  esprime  in  sostanza  il  valore
economico del maturato per anzianita' (o  per  classi  o  scatti,  se
superiore) acquisito dal dipendente e  congelato  alla  data  del  31
dicembre  1982,  oltre  alle  integrazioni  previste  dagli   accordi
nazionali fino al 1° gennaio 1989, la Regione fa presente che,  dalla
privatizzazione  del  pubblico  impiego,   i   contratti   collettivi
nazionali di lavoro, cui il decreto legislativo n. 29/93 prima ed  il
decreto legislativo n. 165/2001 poi hanno demandato in via  esclusiva
la  definizione  e  l'attribuzione  dei  trattamenti  economici   del
personale  alle  dipendenze  delle  pubbliche  amministrazioni,   non
prevedono piu' gli avanzamenti economici per  scatti  di  anzianita',
avendoli sostituiti con sistemi incentivanti ancorati non gia'  sulla
mera anzianita' di servizio, bensi' su istituti  meritocratici  quali
le  progressioni  economiche  orizzontali.  Dal  ricostruito   quadro
ordinamentale   la   resistente    reputa    emergere    indici    di
incostituzionalita' della legge regionale n. 118 del  1998  anche  in
relazione all'art. 117, comma 2, lettera l), della  Costituzione.  La
legge in esame disciplina con intenti  "perequativi"  il  trattamento
economico del personale della Regione, riconoscendo un meccanismo  di
adeguamento  automatico,  per  tutti  i  dipendenti  con  una   certa
anzianita' di servizio, al valore piu'  alto  percepito  da  chi  per
soggettivi percorsi lavorativi benefici di un'elevata retribuzione di
anzianita'. L'art. 2, comma 3, decreto legislativo n.  165  del  2001
(che riproduce l'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n.  29  del
1993), osserva la Regione,  recita  invece  che  "L'attribuzione  dei
trattamenti economici puo' avvenire esclusivamente mediante contratti
collettivi [...], o, alle  condizioni  previste,  mediante  contratti
individuali.  Le  disposizioni   di   legge,   regolamenti   o   atti
amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non  previsti
da contratti cessano di avere efficacia a far  data  dall'entrata  in
vigore del relativo rinnovo contrattuale [...]". Ancora,  l'art.  45,
comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 dispone che
il trattamento economico dei  dipendenti  pubblici  e'  definito  dai
contratti collettivi;  segue,  a  parere  della  resistente,  che  la
Regione, munita di  limitati  poteri  di  intervento  legislativo  in
materia di  personale,  che  sicuramente  non  possono  investire  la
regolamentazione del rapporto di lavoro,  era  priva  del  potere  di
incidere sulle scelte  rimesse  alla  contrattazione  collettiva,  in
quanto tali rapporti sono privatizzati ed appartiene  al  legislatore
statale, in modo esclusivo, la  disciplina  dell'ordinamento  civile,
per come chiarito dalla Corte costituzionale, che ha  avuto  modo  di
precisare: "l'art.  117,  secondo  comma,  lettera  l),  Cost.  [...]
riserva  alla   competenza   esclusiva   dello   Stato   la   materia
dell'ordinamento civile e, quindi,  i  rapporti  di  diritto  privato
regolabili dal codice civile,  tra  i  quali  certamente  rientra  la
materia  del  rapporto  di  impiego  privatizzato  e  dei   contratti
collettivi (Corte Cost., sent. n. 7/2011)". 
    La resistente si appella anche al disposto dell'art. 2, comma  1,
della  legge  23  ottobre  1992,  n.  421  (Delega  al  Governo   per
razionalizzazione e la  revisione  delle  discipline  in  materia  di
sanita', pubblico impiego, di previdenza e di finanza regionale),  il
quale  stabilisce  che  "i  rapporti  di  lavoro  e  di  impiego  dei
dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli  altri  enti  di
cui agli articoli 1, primo comma, e 26, primo comma, della  legge  29
marzo 1983, n. 93, siano ricondotti sotto la disciplina  del  diritto
civile e siano regolati mediante contratti individuali e collettivi",
per desumerne che e' in ragione di cio' che la  Corte  costituzionale
(sentt.  324/2010,  332/2010,  69/2011,  108/2011)  ha   piu'   volte
riaffermato il principio che il rapporto di lavoro alle dipendenze di
regioni ed enti locali, in virtu' della norma citata  e  dei  decreti
legislativi emanati in attuazione di essa, e' retto dalla  disciplina
generale dei rapporti di lavoro tra privati ed  e'  percio'  soggetto
alle regole che garantiscono l'uniformita' di tal tipo  di  rapporti,
regole costituenti  l'assetto  dell'ordinamento  civile.  La  Regione
deduce, infine, la violazione  dell'art.  81,  comma  4,  Cost.,  per
mancata  previsione  di  copertura  finanziaria  nell'art.  43  legge
regionale n. 6 del 2005. 
 
      Rilevanza della questione d'illegittimita' costituzionale 
 
    Va premesso che l'art. 43 della legge n. 6 del 2005 della Regione
Abruzzo e' stato sostituito dalla legge regionale n. 16  del  2008  e
recita ora (comma 2-bis,  della  legge  regionale  13  ottobre  1998,
n.118, inserito dal tal art. 43): "Ai dipendenti che  alla  data  del
1989 erano inquadrati in ruolo in una delle pubbliche amministrazioni
di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165  [...],  e'  riconosciuto,  ai  fini   perequativi,   lo   stesso
trattamento  economico  di  anzianita'   attribuito   ai   dipendenti
appartenenti alla medesima qualifica ai quali e' stato  applicato  il
comma 1 quantificato tenendo conto dell'ammontare maggiore percepito,
a parita' di anzianita' di servizio, al momento dell'inquadramento in
ruolo regionale, nella qualifica attualmente ricoperta". 
    La stessa legge regionale n. 16 del 2008 ha sostituito  il  comma
2-ter: "Agli oneri derivanti dall'applicazione della disposizione  di
cui al collima 2-bis, comprese le competenze pregresse a far data dal
24 gennaio 1998, presuntivamente quantificate per l'esercizio 2008 in
€ 400.000,00, trovano copertura  finanziaria  nell'ambito  della  UPB
02.01.2005 con le risorse iscritte nei pertinenti capitoli  di  spesa
dei rispettivi bilanci". 
    Mentre nella dizione originaria della norma il riconoscimento del
diritto alla riliquidazione della  R.I.A.  in  favore  del  personale
regionale  era  volto  a  realizzare  i  fini  perequativi  in   essa
dichiarati tra il trattamento dei dipendenti "inquadrati in  ruolo  a
seguito  di  superamento  di  corso-concorso  pubblico   o   concorso
pubblico" ed il trattamento riservato ai "vincitori  delle  procedure
concorsuali suddette ai quali e' stato applicato il  comma  1  ",  il
testo attuale si riferisce ai "dipendenti  che  alla  data  del  1989
erano inquadrati in ruolo in una delle pubbliche  amministrazioni  di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165". 
    La modifica della  disposizione,  quanto  all'individuazione  dei
dipendenti  aventi  diritto  alla  riliquidazione   del   trattamento
economico d'anzianita', potrebbe indurre a ritenere  che  il  diritto
alla riliquidazione della  R.I.A.  sia  stato  riconosciuto  solo  in
favore dei dipendenti regionali che alla data  del  1989  prestassero
servizio presso amministrazioni diverse da quella  regionale  e  che,
pur beneficiando, una volta transitati a questa, della  conservazione
della R.I.A. pregressa, vedessero tale voce retributiva  riconosciuta
in misura inferiore, a parita' di anzianita' di servizio, rispetto  a
quella percepita da altri dipendenti regionali, del pari  provenienti
da  altre  amministrazioni,  che  erogavano  l'emolumento  in  misura
superiore. Che, tuttavia, il contenuto della disposizione, sia  nella
dizione originaria sia in quella introdotta con la legge regionale n.
16  del  2008,  sia  quello  di  norma  perequativa  del  trattamento
individuale di anzianita' a favore di tutti i dipendenti regionali, a
parita' di anzianita' di servizio, anziche' solo a favore  di  quelli
immessi nei  ruoli  del  personale  regionale  provenienti  da  altra
amministrazione, e' reso palese dalla  circostanza  dell'esser  stata
proprio la legislazione vigente nella  Regione  Abruzzo  prima  della
"privatizzazione" del rapporto  di  lavoro  dei  dipendenti  ad  aver
causato, per ragioni  che  si  passa  sinteticamente  ad  illustrare,
quella disparita' di trattamento economico di  anzianita'  a  cui  la
legge regionale n. 43 del 2005,  prima,  e,  poi,  la  riformulazione
dell'art.  43  della  stessa  (dovuta  a  ragioni  di   coordinamento
normativo, come si dira') hanno inteso ovviare. 
    Come e' noto, sino all'entrata in vigore della legge  n.  93  del
1983, il sistema di progressione economica  nell'ambito  di  ciascuna
categoria del pubblico impiego era caratterizzato dalla generalita' e
dall'automatismo, per essere gli aumenti periodici  di  anzianita'  e
gli scatti biennali (riassorbiti nei primi al maturare  dei  relativi
periodi) riconosciuti a tutti  i  dipendenti,  sulla  base  del  mero
riscontro  dell'inesistenza  di  assenze  dal  servizio  per   motivi
implicanti la mancata progressione dell'anzianita'. 
    Venuto meno, per effetto di tale legge, il sistema di aumenti  "a
pioggia", nei contratti collettivi (trasfusi in d.P.R.  ed  in  leggi
regionali, quanto al persona delle regioni) furono  introdotte  norme
apposite per disciplinare il regime transitorio. 
    In particolare, nel d.P.R. n. 347 del 1983, contenente  le  norme
del CCNL per il personale dipendente degli enti locali  valevole  nel
biennio  economico  1983  -  1984,  all'art.  40  ed   all'art.   41,
rispettivamente, venne disciplinata la decorrenza  dell'inquadramento
nelle nuove qualifiche funzionali - introdotte dalla legge n. 83  del
1983, in luogo che vecchio sistema di classificazione, con l'inerente
previsione dell'attribuzione di un importo economico al personale  in
servizio   al   1°   gennaio   1983   derivante   dalla   valutazione
dell'anzianita' pregressa, ossia maturata fino al 31 dicembre 1982  -
e vennero previsti  il  "riequilibrio  dell'anzianita'  ed  il  nuovo
salario individuale di anzianita'", ossia venne disposto,  con  norma
di congiunzione tra il sistema di classificazione  precedente  ed  il
nuovo, che, per i lavoratori degli enti locali  il  riequilibrio  tra
anzianita' economica e anzianita' giuridica  venisse  effettuato  sul
reticolo   derivante   dalla   progressione   economica   orizzontale
realizzata con l'accordo 1979/81 e con riferimento alla data  del  31
dicembre  1982  (segue,  nell'art.  41,  l'indicazione   dei   valori
economici, tratti da apposite tabelle, in  base  ai  quali  procedere
all'operazione di riequilibrio dell'anzianita', nonche'  dei  criteri
con i quali attuare tale riequilibrio, consistenti  nell'indicare  il
peso specifico (cd. valutazione dell'anzianita' pregressa), "in mesi,
in termini di classi e scatti,  degli  anni  di  effettivo  servizio,
maturati fino al 31 dicembre 1982  nella  qualifica  nella  quale  il
dipendente viene inquadrato al 1° gennaio 1983 computando il servizio
svolto presso l'ente o  presso  gli  enti  ai  quali  si  applica  il
presente accordo,  ovvero  svolto  in  altri  enti  pubblici  il  cui
personale sia pervenuto agli enti locali per effetto di  soppressione
o trasferimenti d'ufficio". 
    L'importo  complessivo  derivante  dalla  detta   operazione   di
riequilibrio,   decurtato   del   7%,   definiva   compiutamente    e
definitivamente il "salario individuale di  anzianita'";  veniva  poi
prevista, a fronte della cessazione della progressione economica  per
scatti e classi al 32 dicembre 1982 (cfr. lettera B - dell'art. 41  -
d.P.R. n. 347 del 1983), la corresponsione al personale nell'arco  di
vigenza dell'accordo alla data del 1° gennaio 1985, quale salario  di
anzianita',  di  una  somma  annua  fissa  per   ciascuna   qualifica
funzionale nelle misure  indicate  nella  norma  (con  erogazione  in
ragione di ventiquattresimi, per il  personale  assunto  dopo  il  1°
gennaio 1983, in proporzione al numero dei mesi trascorsi in servizio
alla data del 31 dicembre 1985), in tal modo conservandosi  efficacia
alla voce retributiva dipendente dagli anni di servizio,  seppur  col
relazionarla alla qualifica funzionale posseduta (primo inquadramento
del personale). 
    Anche per il biennio successivo era confermata la  disciplina  in
materia di retribuzione individuale di anzianita', con il  d.P.R.  n.
268 del 1987  (che  recepiva  il  successivo  contratto  collettivo).
Identica previsione e' stata infine posta nel d.P.R. n. 333 del 1990,
di recepimento dell'accordo nazionale successivo, fissandosi anche in
questo caso gli importi della R.I.A. da corrispondersi a partire  dal
1° gennaio 1989 a tutto il personale che aveva prestato servizio  nel
periodo 1° gennaio 87 - 31 dicembre  88.  Nella  Regione  Abruzzo  la
trasposizione del sistema in precedenza ricordato, peraltro, avveniva
a mezzo di leggi regionali (come previsto per le regioni dalla  legge
n. 83 del 1983);  nella  legislazione  cosi'  prodotta,  come  si  e'
anticipato, e' stata operata una semplificazione  del  meccanismo  di
determinazione  della   retribuzione   individuale   di   anzianita',
rinviando  l'art.  34,  della  legge  regionale  n.  35   del   1984,
corrispondente  al  d.P.R.  n.  347  del  1983,  anziche'  ai  valori
economici espressi nella tabella ripresa nell'art. 41 di tale d.P.R.,
ai valori contenuti nella tabella riportata nell'art. 16, della legge
regionale n. 15 del 1981, recante  importi  inferiori  (tutte  queste
indicazioni  sono  tratte  dalla  consultazione  delle   disposizioni
richiamate ed allegate ad un ricorso avente analogo oggetto di quello
promosso da Angelone Giuliana e con  il  quale  e'  stato  introdotto
davanti a questo Ufficio un giudizio che  viene  sospeso,  in  attesa
della  decisione  in  merito  alla  questione   d'incostituzionalita'
sollevata con la presente ordinanza, in considerazione del  carattere
pregiudiziale  di  tal  decisione).  Tornando  alla  rilevanza  della
questione d'incostituzionalita', si conclude che la  norma  dell'art.
43, della legge regionale n. 6 del 2005, sostituita  dalla  legge  n.
16/08 (sostituzione operata al fine di tener conto del fatto  che  la
R.I.A e' riferita al personale gia' in  servizio  al  1988)  persegue
finalita'  perequative  del  trattamento  retributivo  erogato  nella
Regione Abruzzo ai dipendenti gia' appartenenti  al  ruolo  regionale
rispetto a quelli transitativi da altre P.A. 
    Nella specie la comparazione  tra  il  trattamento  riservato  ai
dipendenti della Regione Abruzzo e quello  del  personale  ANAS,  con
riferimento al rispettivo importo percepito a titolo  di  R.I.A.  nel
mese di febbraio 2011, pone in evidenza che la ricorrente, dipendente
della Regione Abruzzo dal 1981, percepiva a titolo di R.I.A. la somma
di € 44,74 mensili, a fronte  di  €  637,50  mensili  erogati  ad  un
collega trasferitovi  dall'ANAS.  L'interpretazione,  a  mente  della
quale la spettanza della riliquidazione (come e' del  resto  pacifico
in causa) non e' subordinata alla condizione dell'esser  stato  anche
il personale regionale avente diritto ad essa assunto  a  seguito  di
procedure selettive (o di mobilita') con provenienza da  altri  enti,
appare, in definitiva, quella  conforme  alla  finalita'  perequativa
proclamata dalla disposizione, determinatasi a causa del fatto che la
legislazione della Regione Abruzzo di recepimento dei CCNL  stipulati
prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 29  del  1993
aveva  creato  una  situazione  di  squilibrio  tra  il   trattamento
economico  di  anzianita'  del  personale  regionale  e  quello   del
personale di altre amministrazioni, squilibri  che  avrebbero  potuto
distogliere   il   personale   di   tali   diverse    amministrazioni
dall'accedere  alle  procedure  selettive   per   l'assunzione   alle
dipendenze della Regione  ed  indotto  il  Legislatore  regionale  ad
emanare la legge n. 118 del 1998 (il comma 2,  dell'art.  l  di  essa
estende il beneficio della conservazione della  R.I.A.  al  personale
assunto alle dipendenze della Regione dopo il  1982,  con  decorrenza
dall'assunzione). 
    La  questione  d'illegittimita'  della  norma  purificatrice  dei
trattamenti, che la Regione ha prospettato nella  memoria  difensiva,
e' pertanto rilevante. Per mera completezza vanno  svolte  due  brevi
osservazioni ulteriori. 
    La prima osservazione e' quella dell'essere stato il comma 2-bis,
della legge regionale n. 118 del  1998,  unitamente  al  comma  2-ter
(copertura finanziaria), abrogato dall'art. 6, della legge  regionale
3 agosto 2011, n. 24 (recante intervento di adeguamento normativo  in
materia di personale), pubblicata sul B.U.R.A. 12  agosto  2011,  con
decorrenza 13 agosto 2011.  Giusta  quanto  ricordato  dalla  Regione
nelle  note  autorizzate,  secondo  la  giurisprudenza  della   Corte
costituzionale  e'  perfettamente  ammissibile   giudicare   su   una
questione di  legittimita'  di  una  norma  abrogata,  quando  questa
continui a produrre la propria efficacia. Nella specie tale efficacia
si   rileva   configurabile   con   riferimento   alla   domanda   di
riliquidazione del  trattamento  economico  di  anzianita'  percepito
dalla ricorrente, invocata per il periodo compreso fra il  1°  luglio
1998 (data di decorrenza della giurisdizione dell'a.g.o.  in  materia
di controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze  delle
pubbliche amministrazioni) ed il febbraio  2011,  oltre  che  per  il
periodo successivo, da intendersi limitato  a  quello  di  produzione
degli effetti della norma, ossia fino al 13 agosto 2011. 
    La seconda osservazione da farsi e' quella dell'aver l'art. 4 del
d.P.C.M. 22 dicembre 2000, n. 448, con disposizione analoga a  quella
dell'art. 1, 1° comma, legge regionale n. 118 del 1998,  riconosciuto
al  personale  ANAS  trasferito  alla  regione  il  beneficio   della
conservazione della R.I.A. gia' maturata:  "Il  personale  trasferito
conserva il trattamento  economico  fisso  e  continuativo  acquisito
secondo le seguenti voci: [...]  (stipendio,  indennita'  integrativa
speciale, retribuzione individuale di anzianita') ...". 
    Tale circostanza e'  inidonea  a  far  ritenere  che  la  Regione
Abruzzo abbia riconosciuto al personale ANAS il trattamento economico
di anzianita' gia' maturato ai  sensi  della  nonna  sopra  indicata,
anziche' ai sensi dell'art. 1, della propria legge n. 118  del  1998,
e,  conseguentemente,  che  non  fosse  tenuta   a   procedere   alla
riliquidazione della r.i.a. in favore del personale gia' in  servizio
al momento di tale trasferimento  di  personale,  non  ricorrendo  la
condizione di cui al comma 2-bis della norma, per cui "Ai  dipendenti
che  alla  data  del  1989  erano  inquadrati  in  ruolo   [...]   e'
riconosciuto, ai fini perequativi, lo stesso trattamento economico di
anzianita'  attribuito  ai  dipendenti  appartenenti  alla   medesima
qualifica ai quali e' stato applicato il comma 1 [...]". 
    Sarebbe, del resto, contrario alla ratio  perequativa  perseguita
dal comma 2-bis ritenere che il  relativo  meccanismo  debba  trovare
applicazione solo in quanto la sperequazione, che esso  e'  volto  ad
eliminare, dipenda dall'applicazione della  disposizione  di  cui  al
comma 1, escludendosi da esso i casi in cui la  sperequazione  derivi
dall'applicazione di  disciplina  di  fonte  nazionale  di  contenuto
identico a quello della norma  regionale.  Deve,  in  altri  termini,
ritenersi che l'identita' di ratio della norma di  cui  al  comma  1,
della legge regionale n. 118 del 1998 e di  quella  del  d.P.C.M.  n.
448/2000 (incentivare la mobilita' verso la regione del personale  di
altri enti garantendo  la  conservandone  della  R.I.A.)  giustifichi
l'applicazione in ogni caso analogica del comma 2-bis,  dell'art.  1,
legge regionale n.  118  del  1998  in  casi  in  cui  la  disparita'
nell'importo della  R.I.A.  dipenda  dall'applicazione  di  norma  di
contenuto identico al comma 1, dell'art. l, legge  regionale  n.  118
del 1988. 
 
             Non manifesta infondatezza della questione 
 
    La  Regione  Abruzzo   ha   chiesto   sollevarsi   la   questione
d'illegittimita' del disposto dell'art. 1, comma 2-bis,  della  legge
regionale 13 ottobre 1998, n. 118, come aggiunto dall'art. 43,  della
legge regionale n. 6 del 2005, sotto  vari  profili,  in  particolare
denunciando la violazione degli artt. 3, 36, 81, 4° comma, 97 e  117,
secondo comma, lettera l), Cost., siccome risultante  quest'ultimo  a
seguito la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 
    Ricordato che la questione di incostituzionalita' deve intendersi
riferita al disposto dell'art. 1,  comma  2-bis,  della  legge  della
Regione Abruzzo n. 118 del 1998 come risulta a seguito della modifica
apportata con l'art. 1, della legge regionale  n.  16  del  2008,  in
precedenza riportato, si procede, per economia di  motivazione,  alla
verifica della non manifesta infondatezza della  questione  sollevata
con riferimento all'ultimo degli enunciati parametri di  legittimita'
costituzionale,   restando   devoluta   al   Giudice   delle    leggi
l'individuazione comunque del  parametro  pertinente.  L'attribuzione
alla  competenza  legislativa   esclusiva   statale   della   materia
dell'ordinamento  civile  assume,  infatti,   rilievo   centrale   ed
assorbente, stante la  riferibilita'  di  tal  riserva  all'esigenza,
comune agli altri evocati precetti degli  artt.  3  e  97  Cost.,  di
assicurare che la  disciplina  dei  rapporti  rientranti  nell'ambito
dell'ordinamento  civile,  anche  se  attuata  con  leggi  regionali,
rispetti i criteri d'eguaglianza, imparzialita' e buon andamento.  La
Corte costituzionale, investita dello scrutinio  di  legittimita'  di
norme di legge regionali intervenute sulla disciplina dei rapporti di
lavoro del personale dipendente, ha  chiarito  il  senso  del  limite
imposto alla potesta' legislativa regionale dalla riserva alla  legge
statale della competenza esclusiva in tema  d'ordinamento  civile  ex
art. 117, comma 2, lett. l), Cost. 
    Tra le altre, la sentenza 11  marzo  2011,  n.  77,  ha  motivato
l'appartenenza alla materia dell'ordinamento civile della  disciplina
del trattamento economico dei dipendenti pubblici, in  ragione  della
privatizzazione del rapporti di lavoro alle  dipendenze  della  P.A.;
l'attribuzione alla leggi statali del valore di  fonti  esclusive  di
disciplina, ovviamente in concorso con i CCNL, risponde  all'esigenza
d'uniformita' in  ambito  nazionale  della  materia  del  trattamento
economico principale dei pubblici dipendenti. 
    Ritenuta la questione, pertanto,  non  manifestamente  infondata,
sospeso il giudizio, per la risoluzione di essa va investita la Corte
costituzionale.